Sez. 4, Sentenza n. 36573 del 19/06/2003 Cc. (dep. 24/09/2003) Rv. 225959 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Circa la concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. n. 309/1990 - Necessità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In sede di patteggiamento la motivazione sulla concessione dell'attenuante prevista, in relazione alla cessione di stupefacenti, dall'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990, può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es. una cessione gratuita, la detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza, ecc.). Qualora, invece, né le modalità e circostanze dell'azione, né la quantità rinvenuta (nella specie: oltre 25 grammi di eroina in più confezioni) siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento e, in difetto di congrua motivazione sul punto, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza di patteggiamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)