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Sez. 4, Sentenza n. 4104 del 12/11/2008 Ud. (dep. 28/01/2009) Rv. 242829 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, D.P. R. n. 309 del 1990 - Motivazione - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242829-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In sede di patteggiamento, la motivazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 è superflua soltanto se, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (per es., in caso di cessione gratuita, di detenzione per uso di terzi di una modesta quantità di sostanza ecc.), ma non anche quando né le modalità e circostanze dell'azione, né la quantità rinvenuta (nella specie: 176 grammi di "hashish" e 62 compresse di "extasy") siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, occorrendo in tal caso che il giudice motivi adeguatamente il suo convincimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)