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Sez. 4, Sentenza n. 4217 del 28/11/2012 Cc. (dep. 28/01/2013) Rv. 254462 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. n. 309/1990 - Motivazione specifica - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254462-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In sede di patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti, la motivazione sulla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990 può considerarsi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, mentre il giudice deve motivare adeguatamente il suo convincimento qualora né le modalità dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione del fatto come di lieve entità. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di patteggiamento in cui il giudice non aveva motivato circa la concessione dell'attenuante in ipotesi di detenzione, non a fini personali, di un quantitativo di hashish pari a 428 dosi singole).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)