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Sez. 4, Sentenza n. 20561 del 03/03/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231782 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Gravità del fatto imputato - Riconoscimento circostanza attenuante (73 quinto comma d.P.R. n. 309 del 1990) - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231782-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE

La motivazione della sentenza di patteggiamento circa il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può ritenersi superflua solo quando, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista non grave (ad esempio per la gratuità della cessione o per la modestia del quantitativo di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)