Sez. L, Sentenza n. 3770 del 22/06/1985 (Rv. 441355 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - CRITERI DI CALCOLO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - CRITERI DI CALCOLO.*
Nel caso in cui la disciplina collettiva applicabile al rapporto preveda per il lavoro straordinario prestato dal personale addetto a pubblici servizi di trasporto una maggiorazione del compenso per il lavoro ordinario superiore a quella del dieci per cento, stabilita dall'art. 3 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, il giudice del merito può calcolare la più alta maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione base intesa in senso onnicomprensivo solo se il principio dell'onnicomprensività della retribuzione risulti recepito dalla contrattazione predetta, con la conseguenza che, ove questa non recepisca tale principio, è compito dello stesso giudice individuare (ed applicare) il trattamento più favorevole ai lavoratori, confrontando il risultato derivante dal calcolo della maggiorazione legale sulla totalità degli emolumenti aventi carattere retributivo ed il risultato ottenuto dal calcolo della più alta maggiorazione convenzionale sulla più ristretta base retributiva contrattualmente determinata. (V 2002/85, mass n 439909; (V 1669/85, mass n 439639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)