Sez. L, Sentenza n. 2002 del 14/03/1985 (Rv. 439909 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CALCOLO - RETRIBUZIONE BASE - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - COMPUTABILITÀ - SISTEMA DI COMPUTO DIVERSO ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE DEL DIECI PER CENTO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CALCOLO - RETRIBUZIONE BASE - RATEI DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - COMPUTABILITÀ - SISTEMA DI COMPUTO DIVERSO ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'autonomia negoziale delle parti, quanto alla Determinazione della retribuzione computabile ai fini del calcolo di indennità od emolumenti accessori, non costituendo la cosiddetta onnicomprensività della retribuzione un principio generale dell'ordinamento, può essere limitata solo da specifiche norme, che ai detti fini impongano di tener contro di determinate componenti retributive; ne consegue che la retribuzione da prendere a base per il calcolo della maggiorazione - non inferiore al dieci per cento - per il lavoro straordinario prestato dai dipendenti di aziende di trasporti pubblici, dovendo identificarsi, in virtù della specifica disposizione dell'art. 3 del R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2328, con la retribuzione spettante per le ore di lavoro ordinario, compresi gli elementi accessori, non può non includere i ratei delle mensilità aggiuntive; è, peraltro, salva la validità di un diverso sistema di computo, adottato dalla disciplina collettiva (nella specie, accordo aziendale dell'1 gennaio 1958), che, pur escludendo dette mensilità dalla retribuzione sulla quale calcolare la maggiorazione, assicuri ugualmente al lavoratore (nella specie, attraverso la previsione di una percentuale di maggiorazione superiore a quella di legge) un trattamento economico pari o superiore quello che gli deriverebbe dal calcolo della maggiorazione del dieci per cento sulla retribuzione comprensiva delle mensilità aggiuntive. (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433233; (V 287/83, mass n 425094; (V 4306/80, mass n 408176).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)