Sez. 3, Sentenza n. 2304 del 18/06/1999 Cc. (dep. 15/11/1999) Rv. 214976 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO | Disapplicazione di atti amministrativi che rimuovono ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o li costituiscono - Possibilità di sindacato - Ammissibilità - Subordinazione alla collusione tra organo amministrativo e destinatario - Esclusione - Semplice vizio di illegittimità - Sufficienza - Fattispecie in tema di ordinanza contingibile ed urgente in materia di gestione dei rifiuti.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO
Dalla congiunta lettura degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E, abolitiva del contenzioso amministrativo, si evince che il potere dovere del giudice penale di disapplicare gli atti amministrativi non conformi a legge si esercita con riguardo non solo a quelli, fra tali atti, che diano luogo all'estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche a quelli, come le concessioni o le autorizzazioni, che costituiscono diritti soggettivi o rimuovono ostacoli al loro esercizio; e ciò anche quando tali atti non siano frutto di collusione criminosa fra l'organo amministrativo ed il destinatario, ma siano semplicemente viziati da illegittimità, atteso che quando la legge prescrive, sotto comminatoria di sanzione penale, il rilascio di una concessione amministrativa per l'esercizio di una determinata attività, intende evidentemente riferirsi ad una concessione legittima, escludendo, quindi, per conseguenza, che quella illegittima possa avere lo stesso valore. Ciò non comporta, tuttavia, che riconosciuta la illegittimità di una concessione debba necessariamente derivarne la incriminazione dei pubblici amministratori che l'hanno rilasciata o del destinatario di essa, dovendosi un tale effetto escludere quando i predetti siano stati in buona fede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata, ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di smaltimento di rifiuti, costituiti da autoveicoli da demolire, la sussistenza del reato di cui agli artt. 46 e 51 del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22, attesa la riscontrata illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente emanata dal presidente della giunta regionale ai sensi dell' art. 13, con la quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività in questione).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)