Sez. 3 - , Sentenza n. 16350 del 11/02/2021 Ud. (dep. 29/04/2021) Rv. 281035 - 01
GIURISDIZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO | Disapplicazione dell'atto amministrativo - Omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO
Ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti non ottemperata), nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)