Sez. 1, Sentenza n. 22663 del 29/05/2025 Ud. (dep. 17/06/2025) Rv. 288148-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale - Revoca automatica della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma - Configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 in caso di revoca della patente disposta prima della sentenza della Corte costituzionale - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non è configurabile il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nel caso in cui il destinatario di una misura di prevenzione abbia condotto un veicolo nonostante la revoca della patente di guida disposta in via automatica nei suoi confronti in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. (Fattispecie relativa a decreto di revoca della patente annullato in autotutela dalla prefettura successivamente all'accertamento del reato, nella quale la Corte ha precisato che il giudice, a prescindere da ogni considerazione sulla retroattività del provvedimento adottato in autotutela, è tenuto a disapplicare il decreto di revoca della patente, in quanto affetto dal vizio genetico derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l'adozione obbligatoria).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)