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Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002 (Rv. 557280 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Finalità - Tutela della parte colpita da determinati eventi - Omessa interruzione - Legittimazione delle altre parti a farla valere - Esclusione - Litisconsorzio necessario tra soggetto interessato e parte eccipiente - Estensione della legittimazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557280-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Poiché le norme disciplinanti l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo, che, pertanto, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita come motivo di nullità da una parte diversa pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)