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Sez. 5, Sentenza n. 736 del 12/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212880 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Riapertura delle indagini - Effetti della intervenuta archiviazione sulla competenza per la nuova attività di indagine.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212880-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

Anche in tema di misure cautelari reali, gli effetti del così detto giudicato cautelare non sono immutabili, ma persistono solo "rebus sic stantibus"; pertanto, in presenza di un mutamento della situazione di fatto, il giudice può adottare un nuovo e diverso provvedimento. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che, essendo stata già archiviata indagine per i medesimi reati, il detto provvedimento di archiviazione estendeva i suoi effetti anche con riferimento alla nuova attività di indagine, avviata ai sensi dell'art 414 cod. proc. pen., e che, pertanto, il PM non avrebbe potuto emettere ed il GIP non avrebbe potuto convalidare decreto di sequestro preventivo, relativo ai medesimi immobili, con riferimento ai quali egli era già stato oggetto di indagini.La Suprema corte, rilevando che l'archiviazione era intervenuta in un procedimento di competenza del tribunale, per il venir meno della ipotesi di accusa di maggiore gravità, la quale aveva determinato la competenza per connessione, e che il provvedimento di sequestro impugnato era stato emesso dal PM presso la pretura, dopo la riapertura delle indagini e con riferimento, anche, ai residui reati di competenza, appunto, pretorile, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)