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Sez. 5, Sentenza n. 22021 del 22/11/2004 (Rv. 579062 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici - Impiego di energia elettrica - Lavorazioni siderurgiche e delle fonderie - Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Applicabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579062-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

Il principio secondo il quale l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali non è soggetta all'addizionale d'imposta di cui all'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27gennaio 1989, n. 20, si applica, alla luce della norma interpretativa dettata dall'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, come convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, limitatamente all'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento (nella specie, l'energia elettrica veniva utilizzata in una fase, preliminare, di fusione dei residuati di alluminio, cui seguiva una seconda fase di tranciatura del metallo fuso al fine di produrre dischi del medesimo alluminio; nell'affermare il principio sopra riportato, la Corte Cass. ha puntualizzato che incombeva sul soggetto che invocava l'esenzione dall'addizionale la dimostrazione rigorosa dell'utilizzo dell'energia elettrica come materia prima insostituibile e non come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)