Sez. 5, Sentenza n. 22566 del 08/09/2008 (Rv. 604698 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Procedimenti industriali elettrochimici ed elettrometallurgici - Impiego di energia elettrica - Lavorazioni siderurgiche nelle fonderie - Addizionale dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Applicabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
Il principio secondo il quale l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali non è soggetta all'addizionale d'imposta di cui all'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, si applica, alla luce della norma interpretativa dettata dall'art. 4 del d.l. 28 giugno 1995, n. 250, come convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, limitatamente all'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie, e non anche nel caso di uso della stessa in funzione di riscaldamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto applicabile l'esenzione, pur essendo stato accertato che l'energia elettrica veniva utilizzata - nell'ambito di un processo produttivo relativo all'attività di stampaggio a caldo di spezzoni di barre di acciaio per la produzione di pezzi di volume e di forma come richieste dalla clientela - quale fonte di riscaldamento per rendere la parte esterna del pezzo da modellare più duttile, così da consentire al pezzo ammorbidito dal calore di acquisire la forma voluta sotto l'azione della pressa, e pertanto non come materia prima insostituibile, ma come semplice fonte di produzione del calore ed, in quanto tale, sostituibile).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)