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Sez. 1, Sentenza n. 6620 del 26/06/1999 (Rv. 528030 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Processi industriali elettrochimici ed elettromagnetici - Impiego di energia elettrica - Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528030-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

Il principio secondo il quale l'energia elettrica impiegata in opifici industriali elettrochimici ed elettromagnetici non è soggetta all'addizionale d'imposta di cui all'art. 6 D.L. 511/88 si applica limitatamente all'ipotesi di uso dell'energia come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici (giusta disposto dello "ius superveniens" di cui all'art. 4 D.L. 250/95), e non anche all'uso della stessa in funzione termica o di riscaldamento.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4, Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST., Legge 27/12/1994 num. 719 art. 6, Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)