Sez. 2, Sentenza n. 957 del 08/03/1977 (Rv. 384579 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI UNA PARTE ASSENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI UNA PARTE ASSENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA.*
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, si ha litisconsorzio necessario ogni qual volta la sentenza emessa in assenza di una determinata parte risulterebbe inutiliter data. Cio non si verifica se il giudice deve accertare in via meramente incidentale una situazione giuridica che riguarda anche l'assente, in quanto mentre siffatto accertamento ben puo compiersi, e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo, senza chiamare in giudizio altro soggetto, quest'ultimo non subira alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti. (V 1482/71, mass n 351800).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)