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Sez. 2, Sentenza n. 1026 del 14/03/1977 (Rv. 384655 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384655-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LIMITI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - FATTISPECIE.*

Non esiste litisconsorzio necessario e, pertanto, non ricorre la necessita del simultaneus processus, qualora il giudice sia chiamato a conoscere di una determinata questione - anche se concernente un rapporto giuridico plurisoggettivo - incidenter tantum, al solo effetto di accertare il fondamento delle domande e delle eccezioni sollevate dalle parti, senza che la sua statuizione sul punto possa acquistare autorita di cosa giudicata. (tale ipotesi si e ritenuta ricorrere nel caso di specie, ove la domanda aveva ad oggetto il rimborso di una quota di imposta di successione corrisposta al fisco da alcuno dei coeredi ed il convenuto, per paralizzare la domanda, aveva opposto che l'imposta non era da lui dovuta per essere stato dal de cuius donato ad un terzo il bene che ex adverso si pretendeva gravato dal tributo). (V 1512/71, mass n 351866; (V 1482/71, mass n 351800).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)