diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10601 del 12/12/1994 (Rv. 489135 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Affitto e contratti agrari a questo assimilati - Qualità di imprenditore agricolo - Conduttore - Spettanza in via esclusiva - Coltura cui destinare il fondo - Scelta del conduttore - Limiti - Controllo tecnico da parte del proprietario - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489135-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Mentre nella colonia parziaria e negli altri contratti associativi agrari concedente e colono si associano per la coltivazione del fondo con le finalità di ripartirne i prodotti o il prezzo del ricavato della loro vendita, restando il colono assoggettato alla sorveglianza ed alla direzione del concedente, in ordine sia ai criteri di coltivazione che alla raccolta, ripartizione e vendita dei prodotti stessi, nell'affitto (e negli altri contratti agrari a questo assimilato) la qualità di imprenditore agricolo compete esclusivamente al conduttore il quale, oltre ad essere soggetto, in via esclusiva, al rischio dell'impresa, è, altresì, l'unico arbitro delle strategie aziendali e, di conseguenza, egli, nella più completa autonomia, sceglie le colture cui destinare il fondo e nella gestione di tali scelte non è soggetto ad alcun controllo tecnico da parte del proprietario (ad esempio, quanto alla data in cui procedere al raccolto), fermo esclusivamente l'obbligo di rispettare la destinazione originaria del fondo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2164, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 12, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)