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Sez. 1, Sentenza n. 6092 del 13/03/1984 Ud. (dep. 28/06/1984) Rv. 165062 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - REATO DELLO ART. 306 COD. PEN. - POSSESSO DI ARMI E ORGANIZZAZIONE DELLA BANDA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165062-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - REATO DELLO ART. 306 COD. PEN. - POSSESSO DI ARMI E ORGANIZZAZIONE DELLA BANDA - NOZIONE.*

Il delitto previsto dall'art. 306 cod. pen. richiede, tra gli altri, i requisiti specializzanti del possesso delle armi e della organizzazione in banda. Per questo ultimo, è sufficiente che la banda abbia una organizzazione gerarchica, anche se non rigidamente di tipo militare burocraticamente concepito. Per il possesso delle armi, non è necessario che ciascun partecipante sia armato, ma è sufficiente la disponibilità di armi, in quantità adeguata al perseguimento dello scopo comune, e la concreta possibilità di utilizzarle, da parte degli associati. (V mass n 159812; (V mass n 162271; (Conf mass 162272; (Conf mass 162273).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)