Sez. 3, Sentenza n. 6530 del 16/07/1997 (Rv. 506056 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Prescrizione dell'azione disciplinare - Rilevabilità d'ufficio - Sospensione del termine di prescrizione (Corte Cost., sentenza n. 40 del 1990) - Dal momento dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio fino al passaggio in giudicato della sentenza - Sussistenza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
Il termine di prescrizione quadriennale previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei notai dalla norma di cui all'art. 146 della legge n. 89 del 1913 (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 1990 della Corte Costituzionale) deve ritenersi sospeso dal momento in cui viene esercitata l'azione penale per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3 della legge citata (e, cioè, dalla formulazione del capo d'imputazione, da parte del P.M., contenuta in una richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale, di applicazione della pena sui richiesta) sino al definitivo esito dell'instaurato procedimento. La relativa eccezione, tempestivamente sollevata o meno dal ricorrente, afferisce a questioni che devono, comunque, formare oggetto di esame di ufficio da parte del giudice procedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)