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Sez. 5, Sentenza n. 5135 del 12/11/2010 Cc. (dep. 11/02/2011) Rv. 249693 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare adottata in pendenza di efficacia di quella originaria vocata all'inefficacia in ragione di anomalie di carattere procedurale ed in assenza dell'interrogatorio di garanzia - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249693-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

È illegittima l'ordinanza di custodia cautelare motivata "per relationem" ad altra ordinanza - dichiarata inefficace per inosservanza del termine stabilito per la decisione del giudice del riesame (art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.) - e adottata in assenza del previo interrogatorio. Si tratta infatti di provvedimento nuovo - e non già meramente reiterativo o sostitutivo di quello originario che risulti ancora valido al momento dell'emissione del nuovo - tanto da imporre una nuova richiesta del P.M., cui deve, in tal caso, far seguito il previo interrogatorio dell'indagato. (Nella specie, in sede di udienza di riesame il difensore ha eccepito la nullità derivante da omesso avviso dell'udienza camerale al codifensore; il tribunale, ritenuta fondata l'eccezione e stante l'impossibilità di instaurare il contraddittorio in tempo utile, ex art. 309, comma decimo cod. proc. pen., ha dichiarato inefficace l'ordinanza di custodia cautelare differendone la caducazione degli effetti al decimo giorno dal ricevimento degli atti e disponendo immediata comunicazione al P.M., il quale, due giorni prima della perdita di efficacia della prima ordinanza, ha reiterato la richiesta, accolta in pari data dal Gip, che ha pronunciato - senza esperire l'interrogatorio dell'indagato e recependo "in toto" il contenuto della precedente - nuova ordinanza, la quale è stata eseguita il giorno prima che perdesse efficacia la prima ordinanza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)