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Sez. 2, Sentenza n. 9258 del 23/11/2012 Cc. (dep. 27/02/2013) Rv. 254870 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Nuova emissione di misura cautelare a seguito di quella precedente per mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame - Previo interrogatorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254870-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Nell'ipotesi di emissione di una nuova misura custodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non ha l'obbligo di interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime carcerario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)