Sez. 1, Sentenza n. 23482 del 28/02/2003 Cc. (dep. 28/05/2003) Rv. 225326 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Inefficacia della misura cautelare per vizi di forma - Reiterabilità della misura - Legittimità - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE
Qualora un'ordinanza restrittiva della libertà personale sia divenuta inefficace per vizi di forma (art. 309, comma 10 cod. proc.pen.) non è necessario un nuovo interrogatorio dell'indagato per l'emissione di una seconda ordinanza custodiale, atteso che le prescrizioni di cui agli artt. 294 e 302 del codice di rito non sono suscettibili di applicazione analogica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)