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Sez. L, Sentenza n. 8634 del 11/08/1993 (Rv. 483429 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - Coniuge | Disciplina "ex legge n. 74 del 1987 - Sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o morte di uno dei coniugi - Condizioni di erogazione della pensione di riversibilità - Concreta fruizione dell'assegno di divorzio - Necessità - Maturazione dei presupposti per conseguire detto assegno - Insufficienza.
Stato
decisa il 1993-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483429-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - Coniuge

A seguito dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74 - che, nel modificare l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, già modificato con legge 1 agosto 1978, n. 436, prevede, in caso di sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di morte di uno dei coniugi, l'attribuzione al superstite della totalità o di una quota della pensione di riversibilità, ove questi sia titolare di assegno di divorzio - la sussistenza della condizione di erogazione di tale prestazione previdenziale, consistente in siffatta titolarità, deve identificarsi con la concreta fruizione del detto assegno, non essendo sufficiente la sola maturazione dei presupposti per conseguirlo, che non si sia tradotta nell'attribuzione dell'assegno stesso.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 1, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)