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Sez. L, Sentenza n. 457 del 17/01/2000 (Rv. 532907 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Morte del coniuge divorziato obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico - Pensione di riversibilità a favore dell'ex coniuge superstite - Attribuzione - Precedente riconoscimento giudiziale del suddetto obbligo di prestazione dell'assegno con conseguente effettiva titolarità dello stesso da parte dell'ex coniuge superstite - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532907-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE

L'attribuzione (in tutto o in parte) della pensione di riversibilità in favore del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di divorzio nel caso di morte dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico - anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, sostitutivo dell'art. 9 della legge n.898 del 1970, come riformato dall'art. 2 della legge n.436 del 1978 - è consentita indipendentemente dal fatto che il suddetto obbligo dell'ex coniuge defunto abbia già ottenuto un riconoscimento giudiziale, dovendosi interpretare l'espressione "sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5", contenuta nel citato art. 13, come riferita alla titolarità "in astratto" - cioè ad una situazione di diritto da accertare giudizialmente - e non necessariamente al concreto godimento dell'assegno medesimo sulla base di uno specifico provvedimento giudiziale. La presenza di un simile provvedimento rileva, infatti, esclusivamente al fine dell'attribuzione "ope legis" del trattamento previdenziale, mentre la sua assenza non ne esclude l'attribuzione "ope iudicis" ove sia stato accertato che la mancanza di mezzi adeguati, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno, si era comunque verificata prima della morte dell'assicurato o pensionato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)