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Sez. 1, Sentenza n. 9528 del 12/11/1994 (Rv. 488552 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di reversibilità a favore dell'ex coniuge superstite - Attribuzione - Obbligo di prestazione dell'assegno da parte dell'ex coniuge defunto - Precedente riconoscimento giudiziale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488552-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

L'attribuzione in tutto o in parte della pensione di riversibilità in favore del coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio e per il caso di morte dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno - anche a seguito della nuova disciplina sostanziale di cui all'art. 9, terzo comma, della legge I dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 - è consentita indipendentemente dal fatto che il suddetto obbligo dell'ex coniuge defunto abbia già ottenuto un riconoscimento giudiziale, dovendosi interpretare l'espressione " sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5", contenuta nel citato art. 13, come riferita alla titolarità "in astratto" e non in concreto del diritto all'assegno, come nel caso in cui l'assegno divorzile sia stato negato dall'autorità giudiziaria in considerazione delle particolari condizioni di bisogno in cui versava il coniuge che avrebbe dovuto prestarlo, pur avendo il richiedente tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenerlo.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)