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Sez. L, Sentenza n. 1704 del 15/02/2000 (Rv. 533904 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE | Morte di uno degli ex coniugi successivamente alla sentenza di divorzio - Attribuzione al coniuge superstite della pensione di riversibilità o di quota di essa - Effettiva titolarità dell'assegno divorzile al momento della morte del coniuge - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Maturazione dei presupposti per conseguire l'assegno di divorzio - Insufficienza.
Stato
decisa il 2000-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533904-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE

Il diritto alla pensione di riversibilità (o ad una quota di essa) riconosciuto in favore del coniuge divorziato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (che ha modificato l'art. 9 della legge 1 dicembre 1979 n. 898) postula l'effettiva titolarità dell'assegno di divorzio al momento della morte del coniuge, configurandosi il trattamento di riversibilità (anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 777 del 1988 e n. 87 del 1995) come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa. Pertanto, tale diritto deve essere negato in difetto di godimento dell'assegno di divorzio, non essendo sufficiente la sola maturazione dei presupposti per conseguirlo, che non si sia tradotta nell'attribuzione dell'assegno stesso.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)