Sez. 2, Sentenza n. 136 del 07/01/1966 (Rv. 320269 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - FASCICOLO - DI PARTE - OMISSIONE O TARDIVITA DEL DEPOSITO O DELLA RESTITUZIONE IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - FASCICOLO - DI PARTE - OMISSIONE O TARDIVITA DEL DEPOSITO O DELLA RESTITUZIONE IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*
Qualora in primo grado una delle parti depositi tardivamente od ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle scritture, delle gia acquisite risultanze istruttorie e degli Atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)