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Sez. 2, Sentenza n. 2580 del 03/07/1975 (Rv. 376524 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO - PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - OBBLIGATORIETA - MANCATA INCLUSIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI - CONSEGUENZE - ORDINE DEL GIUDICE DI INCLUDERE DETTI DOCUMENTI - INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI COPIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI EX ADVERSO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376524-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO - PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - OBBLIGATORIETA - MANCATA INCLUSIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI - CONSEGUENZE - ORDINE DEL GIUDICE DI INCLUDERE DETTI DOCUMENTI - INAMMISSIBILITA - ISTANZA DI COPIA DEI DOCUMENTI PRODOTTI EX ADVERSO - AMMISSIBILITA.*

L'Obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo prima dell'udienza di discussione, dopo il ritiro di esso in Sede di rimessione della causa al collegio - Obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti - deve essere collegato, ai fini dell'individuazione della sanzione connessa alla sua inosservanza, al principio della disponibilita delle prove, di cui all'art 115 cod proc civ. pertanto, poiche la parte che produce un documento intende, in tesi generale, servirsi di esso a sostegno delle sue tesi, il mancato nuovo deposito del documento, dopo il suo ritiro, evidenzia solo la scelta, operata dalla parte, di non piu servirsi di esso ai fini della difesa. Questo comporta che non e dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in Sede di decisione, tanto piu che ciascuna parte puo, a norma dell'art 76 disp att cod proc civ farsi rilasciare dal cancelliere, durante il corso dell'istruzione, copia dei documenti prodotti ex adverso. (V 3624/72, mass n 361633; 257/69, mass n 338227; (V 136/66, mass n 320269).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)