Sez. 1, Sentenza n. 5627 del 27/10/1982 (Rv. 423397 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITIRO DEI DOCUMENTI PRODOTTI SENZA ULTERIORE RIDEPOSITO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITIRO DEI DOCUMENTI PRODOTTI SENZA ULTERIORE RIDEPOSITO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
La parte, nell'Esercizio del suo potere dispositivo delle prove (art. 115 cod. proc. civ.), ha la facoltà di ritirare e di non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti, senza altra sanzione che quella della soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando il documento non più ridepositato si riveli a lei favorevole, in quanto il giudice deve decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in Sede di decisione; mentre l'altra parte - ove tale documento le giovi - qualora non abbia provveduto ai sensi dell'art. 76 disp. Att. Cod. proc. civ. a farsi rilasciare dal cancelliere copia di tale documento idoneo, in ipotesi, a fornire la prova del diritto posto a base della propria pretesa, non può dolersi delle conseguenze derivanti dalla sua inattività. (V 2580/75, mass n 376524; (V 3624/72, mass n 361633; (V 257/69, mass n 338227; (V 136/66, mass n 320269).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)