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Sez. 1, Sentenza n. 12317 del 06/07/2004 (Rv. 574173 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Deposito - Omissione - Dovere del giudice - Pronuncia nel merito sulla base degli atti.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574173-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO

Qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)