Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5004 del 14/03/2016 (Rv. 639155 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Successiva domanda per una malattia non coincidente con quella denunciata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, sicché non è nuova, sia in sede amministrativa che giudiziaria, la domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale che, pur non coincidente con quella denunciata, rientri nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera qualificazione del fatto costitutivo allegato, consentita anche al giudice d'appello previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riconosciuto il diritto dell'assicurato all'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 sul presupposto che la patologia del tendine e della spalla destra accertata dal c.t.u. risultava in relazione concausale con la discopatia cervicale denunciata dal lavoratore, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)