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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20099 del 25/07/2019 (Rv. 655029 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento danni - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione passiva sostanziale in capo al solo Stato italiano - Responsabilità solidale dell'Università - Esclusione - Conseguenze in tema di interruzione della prescrizione.
Stato
decisa il 2019-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655029-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Ne consegue che, essendo lo Stato italiano l'unico responsabile di detto inadempimento e, dunque, l'esclusivo legittimato passivo in senso sostanziale, non è configurabile una responsabilità, neppure solidale, delle Università presso le quali la specializzazione venne acquisita, con l'ulteriore conseguenza che l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dal medico specializzato ed indirizzato soltanto all'Università, non è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che viene rivolto erroneamente ad un debitore estraneo al rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)