Sez. 3 - , Sentenza n. 20414 del 11/10/2016 (Rv. 642912 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancata o inesatta attuazione delle direttive comunitarie - Responsabilità dello Stato - Prescrizione del diritto risarcitorio - Atti interruttivi indirizzati ad autorità ministeriali e non alla Presidenza del Consiglio - Idoneità a produrre l'effetto interruttivo - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Direttive del Consiglio CEE 26/10/1982 num. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)