Sez. 1, Sentenza n. 118 del 15/01/1973 (Rv. 361871 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTENSIONE - GENERICA FIDEIUSSIONE PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI NATE O NASCITURE NEI CONFRONTI D'UNA BANCA - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE - VALIDITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTENSIONE - GENERICA FIDEIUSSIONE PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI NATE O NASCITURE NEI CONFRONTI D'UNA BANCA - INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE - VALIDITA.*
Non sussiste nullita del contratto fideiussorio per indeterminabilita dell'oggetto allorche la fideiussione sia prestata a garanzia di tutte le obbligazioni gia sorte o che sorgeranno a carico del debitore principale nei confronti di una banca, essendo in tal caso l'oggetto della fideiussione, quanto ai debiti futuri, determinabile per relationem, con riferimento cioe all'oggetto delle obbligazioni che saranno assunte verso la banca dal debitore garantito. Non ricorre in tale ipotesi un caso di nullita per indeterminabilita dell'oggetto solo per il fatto che la concreta Determinazione di questo sia rimessa alla volonta del creditore nel rapporto fideiussorio (la banca), il quale faccia o continui a far credito al garantito, e di quest'ultimo, che assuma le correlative obbligazioni. I principi del vigente ordinamento, in materia contrattuale, non escludono invero (come e confermato dalla determinabilita dell'oggetto ad opera di un terzo, consentita dall'art 1349 cod civ con il limite del 'mero arbitriò) che a individuare l'oggetto del contratto, in un momento successivo al suo sorgere, possa concorrere o risultare determinante la volonta del creditore e insieme di un terzo. E terzo, nel caso della fideiussione, puo considerarsi il debitore garantito, mentre del limite del mero arbitrio puo risultare assicurata l'osservanza dal carattere non meramente potestativo del far credito da parte della banca e insieme dell'obbligarsi da parte del garantito. (la SC non ha preso in esame, siccome questione nuova non trattata in Sede di merito, il profilo di un'asserita invalidita del contratto di garanzia per una pretesa inesistenza di limiti temporali dell'Obbligo assunto dal garante). (Conf 3037/71, mass n 354338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)