Sez. 1, Sentenza n. 1572 del 07/03/1984 (Rv. 433648 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE - CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - COSIDDETTA FIDEJUSSIONE "OMNIBUS": PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI PRESENTI O FUTURE DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DI UNA BANCA - NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE - CONTRATTO DI) - LIMITI - IN GENERE - COSIDDETTA FIDEJUSSIONE "OMNIBUS": PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER TUTTE LE OBBLIGAZIONI PRESENTI O FUTURE DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DI UNA BANCA - NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE.*
Non sussiste nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della cosiddetta fidejussione omnibus, prestata cioè per tutte le obbligazioni che il garantito assuma verso un istituto di credito in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, tanto se in corso all'epoca della convenzione, quanto se consentite successivamente, poiché l'oggetto dell'obbligazione accessoria risulta determinato per relationem appunto nel complesso delle obbligazioni del garantito per le operazioni bancarie compiute nel periodo di vigenza del rapporto di garanzia. (Conf 23/81, mass n 410407; (Conf 615/79, mass n 396759; (Conf 438/75, mass n 373711; (Conf 118/73, mass n 361871).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)