Sez. 3, Sentenza n. 6656 del 01/08/1987 (Rv. 454878 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - VALIDITÀ - "FIDEIUSSIONE OMNIBUS" - NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - VALIDITÀ - "FIDEIUSSIONE OMNIBUS" - NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE.*
Non sussiste nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della cosiddetta fidejussione omnibus, prestata cioè per tutte le obbligazioni che il garantito assuma verso un istituto di credito in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, tanto se in corso all'epoca del contratto, quanto se intraprese successivamente, poiché l'oggetto dell'obbligazione accessoria è determinabile per relationem, con riferimento all'obbligazione assunta verso la banca del debitore garantito, attraverso la volontà del creditore - disciplinata da norme oggettive - e, insieme, del terzo. (Conf 1572/84, mass n 433648; (Conf 23/81, mass n 410407; (Conf 615/79, mass n 396759; (Conf 1631/75, mass n 375233; (Conf 118/73, mass n 361871; (Conf 3037/71, mass n 354338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)