Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 16/03/1984 (Rv. 433886 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI INCREMENTARE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, DI RAZIONALIZZARLA, DI REALIZZARE SERVIZI ACCESSORI - TUTELABILITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI INCREMENTARE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, DI RAZIONALIZZARLA, DI REALIZZARE SERVIZI ACCESSORI - TUTELABILITÀ.*
La necessità del locatore, giustificativa del recesso dal contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo, secondo la previsione dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (modificato dall'articolo unico della legge 31 marzo 1979 n. 93), sussiste non soltanto quando il locatore medesimo sia privo di ambienti idonei per lo svolgimento dell'attività che già eserciti, ma anche quando abbia l'esigenza di disporre di altri locali per l'incremento dell'attività stessa, o per una sua più razionale articolazione, od anche per l'espletamento di servizi accessori ad essa connessi. (V 3973/82, mass n 421921; (V 1324/82, mass n 419184).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)