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Sez. U, Ordinanza n. 27 del 24/11/1999 Cc. (dep. 12/02/2000) Rv. 215212 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Avverso provvedimento di esecuzione della sentenza penale emesso dal P.M. - Ammissibilità - Esclusione - Qualificabilità del ricorso come incidente di esecuzione - Esclusione - Possibilità per l'interessato di proporre in ogni tempo incidente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215212-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

Quando, in presenza di un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'interessato abbia proposto, anziché incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, quest'ultimo, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale, né suscettibile di impugnazione, è inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non è qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente. (La Corte ha, peraltro, precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione, il provvedimento emesso all'esito della quale è ricorribile per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 607

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)