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Sez. 3, Sentenza n. 1774 del 13/04/1989 (Rv. 462475 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE DELL'ISPEZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DI DISPORRE L'ISPEZIONE - ESERCIZIO - OMISSIONE - ACQUISIZIONE DI ALTRI ELEMENTI PROBATORI - PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462475-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE DELL'ISPEZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DI DISPORRE L'ISPEZIONE - ESERCIZIO - OMISSIONE - ACQUISIZIONE DI ALTRI ELEMENTI PROBATORI - PRESUNZIONE.*

Non è censurabile in Sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione della ispezione giudiziale, trattandosi di mezzo di prova che può essere ammesso anche d'ufficio. Ne consegue che, quando il giudice non si è avvalso del proprio potere discrezionale di disporre l'ispezione, deve ritenersi per implicito che siano stati altrimenti acquisiti i necessari elementi probatori. (Conf 4585/76, mass n 383331; (Conf 397/73, mass n 362359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258, Cod. Proc. Civ. art. 261, Cod. Proc. Civ. art. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)