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Sez. 1, Sentenza n. 4585 del 09/12/1976 (Rv. 383331 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383331-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - MANCATA AMMISSIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*

Non e censurabile in Sede di legittimita la sentenza che non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione della ispezione giudiziale, trattandosi di mezzo di prova che puo essere ammesso anche d'ufficio. Ne consegue, infatti, che, quando il giudice non si e avvalso del proprio potere discrezionale di disporre l'ispezione, deve ritenersi per implicito che non ne abbia ravvisato la necessita. (Conf 397/73, mass n 362359).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258, Cod. Proc. Civ. art. 261, Cod. Proc. Civ. art. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)