Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011 (Rv. 616774 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Causa di divisione di un patrimonio immobiliare - Valore indeterminabile - Esclusione - Conseguenze - Liquidazione del compenso al c.t.u. secondo il criterio delle vacazioni - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La causa di divisione di un patrimonio immobiliare non può mai essere definita di valore "indeterminabile", nemmeno allorché l'attore non abbia indicato la consistenza del patrimonio nell'atto di citazione, posto che di "valore indeterminabile" sono soltanto le cause aventi ad oggetto beni in suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio chiamato alla stima dei beni da dividere non può essere liquidato col criterio delle vacazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, ma col criterio a scaglioni, di cui all'art. 3 del d.m. 30 maggio 2002, che va applicato dal giudice in base al valore risultante dagli atti e, se del caso, dalla stessa consulenza d'ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)