diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1078 del 23/02/1981 (Rv. 411626 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO - SOSPENSIONE UNILATERALE - INAMMISSIBILITA - PREVIO ACCERTAMENTO DI AUMENTI ILLEGALI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411626-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - PAGAMENTO - SOSPENSIONE UNILATERALE - INAMMISSIBILITA - PREVIO ACCERTAMENTO DI AUMENTI ILLEGALI - NECESSITA.*

Il conduttore non puo sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone di locazione in base all'assunto dell'indebita maggiorazione di esso, se questa non sia stata previamente accertata in giudizio, onde in tal caso egli versa in stato di inadempimento colpevole, avendo l'Obbligo di rivolgersi al giudice per la Determinazione del canone dovuto e non essendogli consentito di farsi giustizia da se. (Conf 6050/79, mass n 402754; (Conf 3141/76, mass n 381916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)