Sez. U, Sentenza n. 5558 del 18/04/2002 (Rv. 553792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione del prezzo - Regolamentazione negoziale ad opera del commissario straordinario per la ricostruzione di Napoli - Ammissibilità, ad onta dell'art. 2 legge n. 37 del 1973 - Fondamento - Controversie relative, attinenti al "quantum" della revisione o alla interpretazione della clausola negoziale - Giurisdizione dell'AGO - Compromettibilità ad arbitri - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di appalto di opere pubbliche, anteriormente alla nuova disciplina dettata dal decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, il riconoscimento, ad opera dell'amministrazione committente, della revisione del prezzo - determinante la nascita, in capo all'appaltatore, di una posizione giuridica di diritto soggettivo - ben può formare oggetto di regolamento negoziale da parte del commissario straordinario di Governo per la ricostruzione di Napoli, essendo questi, nella sua attività, soggetto esclusivamente alle norme di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai principi generali dell'ordinamento e alla Costituzione, e quindi non avendo, per esso, efficacia imperativa la diversa regola, dettata dall'art. 2 della legge 22 gennaio 1973, n. 37, che vieta, in materia, ogni genere di patti; ne consegue che la controversia attinente unicamente al "quantum" della revisione od anche al contenuto e alla validità della clausola negoziale che la prevede è conoscibile dal giudice ordinario ed è compromettibile ad arbitri.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)