Sez. U, Sentenza n. 3568 del 23/04/1997 (Rv. 503910 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalto di opera pubblica - Prezzo - Revisione - Nel regime anteriore alla legge n. 109 del 1994 - Relative controversie - Giurisdizione - Determinazione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo nella fase in cui con sua valutazione discrezionale l'Amministrazione, nel vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, debba stabilire se al medesimo sia o no da accordare detta revisione (attualmente sostituita dal meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici) mentre, dopo il riconoscimento della revisione, la controversia che insorga sulla liquidazione del compenso revisionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché attiene esclusivamente al quantum di un diritto di credito già riconosciuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)