Sez. 2, Sentenza n. 5333 del 12/10/1979 (Rv. 401923 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN BENE IMMOBILE OGGETTO DI UNA VENDITA CONCLUSA MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN ATTO PUBBLICO - AMMISSIBILITA - EFFETTI DELL'ATTO PUBBLICO TRASCRITTO, NEI CONFRONTI DEL TERZO CREDITORE PIGNORANTE.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN BENE IMMOBILE OGGETTO DI UNA VENDITA CONCLUSA MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN ATTO PUBBLICO - AMMISSIBILITA - EFFETTI DELL'ATTO PUBBLICO TRASCRITTO, NEI CONFRONTI DEL TERZO CREDITORE PIGNORANTE.*
L'indisponibilita del bene pignorato trova la sua sanzione, agli effetti civili, esclusivamente nell'art 2913 cod civ, che commina l'inefficacia delle alienazioni compiute in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sicche non potendo farsi derivare dal pignoramento alcuna modificazione della capacita del debitore esecutato, ne alcuna trasformazione giuridica del bene pignorato, nulla vieta che il debitore possa trasferire ad altri la proprieta del bene stesso; analogamente, a norma dell'art 2914 cod civ, l'alienazione di beni immobili, gia perfetta al momento in cui questi vengono pignorati, ma non ancora trascritta, e solo inefficace nei confronti della suddetta categoria di creditori. Ne consegue che il pignoramento di un bene immobile, che abbia gia formato oggetto di un contratto di compravendita concluso mediante scrittura privata, non incide sulla possibilita giuridica della traduzione del negozio in atto pubblico (e, in difetto di questo, sul diritto del compratore a chiedere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento di proprieta dell'immobile stesso in base al contratto gia perfetto di compravendita), anche se gli effetti dell'atto pubblico trascritto, nei confronti del terzo creditore, che nel frattempo abbia pignorato il bene, sono subordinati al venire meno delle ragioni di salvaguardia della garanzia spettante sul bene pignorato, al creditore pignorante contro il debitore esecutato. (V 3255/72, mass n 361063; (V 2412/69, mass n 341881; (V 1159/61; (Conf 3893/77, mass n 387583).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)