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Sez. 2, Sentenza n. 3408 del 22/05/1986 (Rv. 446363 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OMESSO USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DA PARTE DEL CREDITORE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446363-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OMESSO USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DA PARTE DEL CREDITORE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

Mentre il concorso di colpa del creditore, previsto dal primo comma dell'art. 1227 cod. civ. può essere rilevato anche d'ufficio, nella diversa ipotesi dell'esimente contemplata dal secondo comma della stessa norma, il giudice è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia stata un'espressa istanza del debitore, in quanto in questo secondo caso la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico, e la richiesta del debitore integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un controdiritto per paralizzare l'Azione del creditore. (Conf 5221/80, mass n 409058; (Conf 3951/68, mass n 337494).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)