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Sez. 1, Sentenza n. 3744 del 26/07/1978 (Rv. 393268 - 01)

CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - PER GLI ABITANTI DELLE ZONE DEL BELICE EX LEGGE N 21 DEL 1970 - RIFERIMENTO AI TRIBUTI DI QUALUNQUE ENTE IMPOSITORE - IMPOSTE DIRETTE ED IMPOSTE INDIRETTE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393268-01

CALAMITA PUBBLICHE - CALAMITA NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI - PER GLI ABITANTI DELLE ZONE DEL BELICE EX LEGGE N 21 DEL 1970 - RIFERIMENTO AI TRIBUTI DI QUALUNQUE ENTE IMPOSITORE - IMPOSTE DIRETTE ED IMPOSTE INDIRETTE - INCLUSIONE.*

I benefici fiscali per gli abitanti delle zone del Belice colpite da terremoto, previsti dalla legge 5 febbraio 1970 n 21 e dalle successive leggi di proroga, si riferiscono ai Tributi in genere di qualunque ente impositore, senza alcuna distinzione, e, quindi, riguardano sia le imposte dirette che quelle indirette (nella specie, imposta di fabbricazione). (Conf 422/76, mass n 379070; (Conf 821/75, mass n 374195).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/02/1968 num. 79, Legge 05/02/1970 num. 21, Decreto Legge 12/02/1973 num. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)