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Sez. U, Sentenza n. 4089 del 28/04/1987 (Rv. 452870 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLA ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI DIVORZIO.*
Stato
decisa il 1987-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452870-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - AFFIDAMENTO DELLA ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI DIVORZIO.*

L'art. 155 quarto comma cod. civ., nel testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, il quale attribuisce al giudice della separazione personale il potere di assegnare l'abitazione della casa familiare al coniuge cui vengono affidati figli minorenni, pure se non titolare od esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, è applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione del carattere non recettizio del rinvio alla suddetta norma contenuta nell'art. 12 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (e della sua conseguente estensione alle successive modificazioni della norma medesima), nonché della compatibilità dell'istituto con la disciplina del divorzio, in quanto rivolto a tutelare interessi dei minori. (Conf 578/85, mass n 438789; (contra 5507/81, mass n 416211; (contra 2462/78, mass n 391834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)