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Sez. 1, Sentenza n. 2462 del 19/05/1978 (Rv. 391834 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DEL GODIMENTO DELLA CASA CONIUGALE A CONIUGE DIVERSO DA QUELLO CHE NE ABBIA LA LEGITTIMA DISPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 2 BIS DELLA LEGGE N 351 DEL 1974 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391834-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DEL GODIMENTO DELLA CASA CONIUGALE A CONIUGE DIVERSO DA QUELLO CHE NE ABBIA LA LEGITTIMA DISPONIBILITA - POTERI DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART 2 BIS DELLA LEGGE N 351 DEL 1974 - IRRILEVANZA.*

Al giudice che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio non spetta, in difetto di espressa previsione contenuta nella legge 1 dicembre 1970 n 898, analoga a quella dettata per il caso di separazione dall'art 155 quarto comma cod civ, il potere di attribuire il godimento della casa familiare a coniuge diverso da quello che ne abbia la legittima disponibilita, a titolo reale od obbligatorio. Tale principio opera anche dopo l'entrata in vigore dell'art 2 bis della legge 12 agosto 1974 n 351, in tema di locazioni di immobili urbani, il quale, ove dispone che la proroga legale della locazione, in caso di separazione o divorzio, spetta a favore del coniuge diverso dal conduttore che per effetto di accordo o di decisione del giudice conservi la propria residenza o dimora nell'immobile locato, non ha portata innovativa dell'art 5 della citata legge n 898 del 1970, e, quindi, va inteso nel senso che quella situazione, nel caso di divorzio, puo verificarsi solo per effetto di accordo fra le parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)