diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5507 del 21/10/1981 (Rv. 416211 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DIVORZIO FRA CONIUGI IN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI - DISPONIBILITÀ DELLA CASA FAMILIARE DA PARTE DI UNO DI ESSI - ATTRIBUZIONE DELLA STESSA ALL'ALTRO, AFFIDATARIO DEI FIGLI MINORI - DIVIETO - DEROGA NEL CASO DI DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE IN FORZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416211-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DIVORZIO FRA CONIUGI IN REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI - DISPONIBILITÀ DELLA CASA FAMILIARE DA PARTE DI UNO DI ESSI - ATTRIBUZIONE DELLA STESSA ALL'ALTRO, AFFIDATARIO DEI FIGLI MINORI - DIVIETO - DEROGA NEL CASO DI DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE IN FORZA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di divorzio fra coniugi in regime di separazione dei beni, il giudice non può attribuire al coniuge affidatario dei figli minori la casa familiare, quando la disponibilità di questa spetti, a titolo reale od obbligatorio, all'altro coniuge. Un siffatto potere, infatti, non è riscontrabile nella disciplina del divorzio dettata dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898, il cui art. 12, nel rinviare "per quanto di ragione" all'art. 155 cod. civ. in tema di separazione personale, ancorché integri un rinvio non recettizio, sì da comprendere le modifiche apportate a tale norma dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, non può implicare l'applicabilità del quarto comma (nuovo testo) della norma medesima, sull'attribuibilità della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, trattandosi di istituto che si giustifica solo nel quadro della separazione personale, come situazione temporanea e superabile. Tale principio non trova deroga nel caso di disponibilità dello immobile in forza di contratto di locazione, tenuto conto che le Disposizioni degli artt. 2 bis della legge 12 agosto 1974 n. 351 e 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ove contemplano l'ipotesi dell'attribuzione del diritto di abitare la casa al coniuge non titolare del contratto di locazione, regolano gli effetti di detta attribuzione sul rapporto locativo, ma non modificano le norme della separazione e del divorzio in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi. (V. 2462/78, mass. N. 391834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 bis CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)